(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 28 luglio 2021) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 25, commi 1, lettera  a),  della  legge  regionale  22
febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita
e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia
Giulia (SviluppoImpresa), ai sensi del quale la regione, al  fine  di
mobilitare la partecipazione delle giovani generazioni alla  crescita
del sistema economico regionale e di promuovere  la  creazione  e  lo
sviluppo di iniziative economiche sul territorio  regionale,  concede
contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite da giovani
che non hanno ancora compiuto 40 anni di eta', comprese  le  spin-off
della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle  spese
per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonche'
per  le  spese  di  investimento,  valorizzando  in  particolare   le
iniziative  che  si  distinguono  per  capacita'   di   cogliere   le
opportunita' di sviluppo delle  attivita'  produttive  derivanti  dai
mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono  destinatarie  di
investimenti  in  equity  o  quasi  equity  da  parte  di   operatori
finanziari professionali; 
  Visti i commi 2, 3 e 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2021
che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' delle  spese  anche
se sostenute nei trentasei mesi precedenti alla data di presentazione
della  domanda  e  le  procedure  di  attuazione   della   previsione
legislativa di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo medesimo; 
  Visto l'art. 89, comma 1, lettera  b),  della  legge  regionale  n.
3/2021 ai sensi del quale il canale contributivo di cui  trattasi  e'
inserito nell'elencazione dei canali  contributivi  le  cui  funzioni
amministrative sono delegate alle Camere di commercio aventi sede  in
Friuli-Venezia  Giulia,  come  previsto  dall'art.  42  della   legge
regionale 4 marzo 2005,  n.  4  (Interventi  per  il  sostegno  e  lo
sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia. Adeguamento alla sentenza  della  Corte  di  Giustizia  delle
Comunita' europee 15  gennaio  2002,  causa  C-439/99,  e  al  parere
motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio  2004
all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005); 
  Considerato che il procedimento a  bando  per  la  concessione  dei
contributi in oggetto contempla l'applicazione di  specifici  criteri
di valutazione per la predisposizione della graduatoria dei  progetti
piu' meritevoli e che e' stata ampliata significativamente la  platea
dei potenziali richiedenti rispetto alla misura di cui al regolamento
emanato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 55, di cui  si  dispone
l'abrogazione; 
  Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale  n.  7/2000,  ai
sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto  della  sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa,  della
natura  degli  interessi  pubblici  tutelati  e   della   particolare
complessita' del procedimento, sono indispensabili termini  superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il  termine  di
cui al comma 2 dell'articolo medesimo puo' essere ampliato fino a  un
massimo di centottanta giorni; 
  Ritenuto comunque, al fine di dare efficace risposta alle  esigenze
della  ripresa  economica,  di  ridurre   i   termini   massimi   per
l'approvazione delle graduatorie  e  la  concessione  dei  contributi
rispetto a quanto previsto con il predetto  regolamento  emanato  con
proprio   decreto   n.   55/2015,   portandoli   da   centottanta   a
centotrentacinque giorni complessivi; 
  Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1,  lettera
a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa) a sostegno
di start-up costituite da giovani che non hanno  ancora  compiuto  40
anni di eta'», in attuazione  dell'art.  25,  comma  5,  della  legge
regionale n. 3/2021, e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  1075  del  9
luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e  modalita'  per
la concessione di contributi ai sensi dell'art. 25, comma 1,  lettera
a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la
modernizzazione, la crescita e  lo  sviluppo  sostenibile  verso  una
nuova  economia  del  Friuli-Venezia  Giulia   «SviluppoImpresa»)   a
sostegno di start-up costituite  da  giovani  che  non  hanno  ancora
compiuto  40  anni  di  eta'»,  nel  testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                               FEDRIGA